Ministero della pubblica amministrazione

Per la validità dell’anno scolastico l’art. 5 del DL 13 aprile 2017 n. 62 prevede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
Poiché il monte ore annuale complessivo della scuola secondaria di primo grado è pari a 990 ore (30 ore settimanali per 33 settimane), ne deriva che per poter essere valutato al termine dell’anno scolastico un alunno deve aver frequentato per almeno 743 ore.

Il numero massimo di ore di assenza consentite è pertanto pari a 247, che equivalgono a circa 50 giorni.
Si ritiene opportuno evidenziare che vengono conteggiate anche le ore di assenza dovute a ingressi posticipati e ad uscite anticipate.
Ogni istituzione scolastica stabilisce, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati.

 

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